Proposta approvata dalla III COMMISSIONE TEMATICA CGIE il 19 dicembre 2023

Articolo 1 Durata del mandato, decadenze, sostituzioni

  1. I componenti del CGIE esercitano le loro attribuzioni dal momento del loro insediamento.
  2. Alla scadenza del termine di sua durata il CGIE resta in
    funzione fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
  3. Il Segretario Generale comunica le dimissioni presentate dai Consiglieri e i casi di decadenza o di incompatibilità previsti dalla Legge, al Consiglio ed alle Autorità competenti, perché decidano al riguardo e successivamente comunica alle stesse i nomi dei nuovi Consiglieri.
  4. I componenti che subentrano restano in carica sino al compimento del periodo per il quale erano stati eletti o nominati i componenti sostituiti.

Articolo 2 Assemblea Plenaria

  1. L’assemblea plenaria è presieduta dal segretario generale. In assenza del segretario generale, l’assemblea plenaria è presieduta dal vicesegretario generale più anziano di età.
  2. L’ordine del giorno delle sessioni plenarie del Consiglio è fissato dal CdP che tiene conto delle richieste trasmesse dai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione del CdP convocata per la definizione del programma dell’Assemblea Plenaria. È obbligatoria l’iscrizione all’OdG di argomenti richiesti da una Commissione Permanente o da almeno tredici Consiglieri.
  3. Il CdP può indicare un relatore per ogni punto dell’OdG, la cui documentazione deve essere inoltrata ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta.
  4. L’esame delle proposte di legge presentate in Parlamento su materie di competenza del CGIE viene inserito nell’OdG del CGIE dal CdP.
  5. Durante l’Assemblea Plenaria possono essere presentate mozioni soltanto su argomenti inseriti nell’OdG. Mozioni su argomenti non inseriti all’OdG possono essere ammesse solo nei casi di comprovata urgenza, se questa sussiste a giudizio dell’Assemblea.
  6. Al termine del dibattito generale in Assemblea possono essere presentati ordini del giorno e interrogazioni su argomenti specifici.
  7. Le votazioni avvengono per alzata di mano; l’appello nominale può essere richiesto da almeno sette consiglieri e lo scrutinio segreto, che prevale sull’appello nominale, da almeno tredici consiglieri. Lo scrutinio segreto è adottato per le questioni che riguardano la persona di un componente del Consiglio e per le elezioni delle cariche. Sono ammesse in ogni caso dichiarazioni di voto con tempi contingentati, che dovranno essere riportate agli atti. Non è concessa la parola durante la votazione se non per richiamo al regolamento.
  8. In caso di necessità e urgenza, l’assemblea plenaria può riunirsi anche in videoconferenza, secondo la decisione del CdP. Le votazioni durante la videoconferenza possono avvenire per appello nominale oppure, nel caso di richiesta di voto segreto, su una piattaforma online che renda possibile il voto e la rilevazione del voto a distanza dei soli consiglieri presenti.

Articolo 3 Comitato di Presidenza

  1. Il CdP è presieduto dal segretario generale. In assenza del segretario generale, il CdP è presieduto dal vicesegretario generale più anziano di età.
  2. Il CdP raccoglie le proposte di studi e di indagini in materie di competenza del CGIE e le comunica all’Assemblea con le proprie raccomandazioni. Le proposte di studi ed indagini approvate dall’Assemblea, vengono assegnate dal CdP ad una Commissione Permanente o Speciale o a un Gruppo di Lavoro.
  3. Il CdP assegna il compito di formulare i pareri obbligatori o richiesti al CGIE alla Commissione Permanente competente per materia o ad una Commissione Speciale o a un Gruppo di Lavoro; in caso di motivata urgenza, il Comitato di Presidenza, sentito il Presidente della Commissione Permanente competente, formula il parere obbligatorio o richiesto al CGIE, lo comunica ai Consiglieri entro 30 giorni, e lo sottopone alle valutazioni dell’Assemblea Plenaria nella prima riunione successiva.
  4. Il CdP assegna ogni progetto o disegno di legge statale o regionale, di accordo internazionale o di strumento normativo comunitario, concernenti materie di interesse del CGIE, ad una o più Commissioni Permanenti o Speciali o Gruppi di lavoro perché lo esaminino e riferiscano.
    3-bis. Il CdP può invitare i presidenti di commissione o i loro vicepresidenti, senza diritto di voto, su argomenti
    all’OdG ove sia ritenuto utile, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
  5. Il CdP cura la compilazione e la diffusione regolare di tutti gli allegat i e di tutta la documentazione del CGIE. L’informazione ai component i del CGIE deve essere inviata tempestivamente e con continuità a ciascun Consigliere.
    4-bis. Il CdP acquisisce a scadenza regolare gli indici e i resoconti dei lavori del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati in tutte le materie che riguardano gli italiani all’estero.
  6. Le votazioni nel CdP avvengono per alzata di mano, ma tre suoi componenti possono chiedere l’appello nominale e cinque lo scrutinio segreto, che prevale sull’appello nominale. Sono ammesse in ogni caso dichiarazioni di voto, che dovranno essere riportate agli atti. Lo scrutinio segreto è adottato per le questioni che riguardano la persona di un membro del CdP. Non è concessa la parola durante la votazione se non per richiamo al regolamento.
  7. Il CdP può costituire Gruppi di Lavoro ad hoc, attribuendo ad essi il compito di studiare materie di sua competenza e riferirne.
  8. Il Segretario Generale sottopone alla prima riunione del CdP qualsiasi proposta o raccomandazione presentata dai Consiglieri in materie di competenza del CGIE. Il CdP le assegna ad una o più Commissioni Permanenti o Speciali o Gruppi di Lavoro perché le esaminino e ne riferiscano al CdP.
  9. Il CdP può riunirsi anche in videoconferenza secondo la decisione del Segretario Generale. Le votazioni durante la videoconferenza possono avvenire per appello nominale oppure, nel caso di richiesta di voto segreto, su una piattaforma online che renda possibile il voto e la rilevazione del voto a distanza dei soli consiglieri presenti.

Articolo 4 Commissioni e Gruppi di Lavoro

  1. L’istituzione delle Commissioni Permanenti o Speciali del CGIE ed il numero dei relativi componenti sono stabiliti dall’Assemblea, su proposta del CdP.
  2. Le Commissioni Permanenti sono composte da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed almeno tre Consiglieri. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti dalle Commissioni al proprio interno. Ciascun Consigliere può essere membro di una sola Commissione e non può essere trasferito da una Commissione ad un’altra prima di un anno. I membri del CdP non possono assumere cariche elettive nelle Commissioni.
    2-bis. Le riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono presiedute dal presidente. In assenza del presidente, le riunioni sono presiedute dal vicepresidente.
  3. Ogni Consigliere, previo assenso dell’Ufficio di Presidenza della Commissione, può partecipare, senza diritto di voto e senza diritto a rimborso spese, alle sue sedute pur non essendone membro. I Consiglieri di nomina governativa, se residenti all’estero, possono chiedere di partecipare alla Commissione continentale relativa a loro spese e senza diritto di voto.
  4. Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro si riuniscono, ove possibile, a margine delle riunioni del CGIE, salvo in casi particolari, nel rispetto della normativa in vigore.
  5. Il CdP può di sua iniziativa o su richiesta delle Commissioni, fissare la riunione congiunta tra i Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro.
  6. L’ordine del giorno della Commissione è fissato dall’Ufficio di Presidenza della Commissione e deve contenere anche gli argomenti proposti dal CdP o richiesti dai Consiglieri membri della stessa Commissione.
  7. Il CdP coordina il lavoro tra le varie Commissioni.
  8. Nel caso di pareri richiesti al Consiglio ed affidati ad una Commissione Permanente o Speciale, la Commissione nomina un relatore e può, fissargli un termine per riferire per iscritto. La relazione, approvata dalla Commissione, viene presentata al CdP e, corredata dalle raccomandazioni del CdP, all’Assemblea per l’approvazione finale.
  9. Per la validità delle sedute di una Commissione è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
  10. Le deliberazioni delle Commissioni vengono adottate a maggioranza semplice.
  11. Se Commissioni o singoli Consiglieri ritengono che il CGIE debba formulare, di propria iniziativa proposte o raccomandazioni in materie di sua competenza, le presentano al Segretario Generale del CGIE.
  12. Il Segretario Generale sottopone tali proposte alla prima riunione del CdP, che le assegna ad una o più Commissioni Permanenti o Speciali, perché le esaminino e ne riferiscano in Assemblea per la discussione e l’approvazione.
  13. Il testo definitivamente approvato è trasmesso dal Segretario Generale al Governo, al Parlamento e alle Regioni.
  14. Il Comitato di Presidenza può invitare i Presidenti delle Commissioni Permanenti alle proprie riunioni.
  15. Le commissioni possono riunirsi anche in videoconferenza secondo la decisione del presidente della commissione. Le votazioni durante la videoconferenza possono avvenire per appello nominale oppure, nel caso di richiesta di voto segreto, su una piattaforma online che renda possibile il voto e la rilevazione del voto a distanza dei soli consiglieri presenti.

Articolo 4-bis Commissioni continentali

  1. Il Vicesegretario Generale di area convoca con apposita comunicazione la Commissione continentale dopo aver sentito i componenti con riferimento alla data ed il luogo dove si svolgerà la riunione, assicurandosi che la maggioranza degli stessi possa essere presente.
  2. La comunicazione della convocazione della Commissione continentale dovrà avvenire con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima della data della riunione.
  3. Nella convocazione verranno inseriti i punti dell’OdG, il quale dovrà tenere conto delle delibere della Assemblea Plenaria, dei suggerimenti dei consiglieri che compongono la Commissione e di eventuali indicazioni del CdP.
  4. Se un componente della Commissione è impossibilitato a partecipare in presenza, dovrà comunicarlo e si provvederà, se possibile, a collegarlo per via telematica, dandone avviso agli altri consiglieri ed alla Segreteria generale.
  5. La Commissione continentale può riunirsi anche in videoconferenza secondo la decisione del Vicesegretario di Area. Le votazioni durante la videoconferenza possono avvenire per appello nominale oppure, nel caso di richiesta di voto segreto, su una piattaforma online che renda possibile il voto e la rilevazione del voto a distanza dei soli consiglieri presenti.

Articolo 5 Dati e Informazioni

  1. Una commissione o un singolo consigliere possono presentare istanza motivata al CdP di acquisire informazioni utili all’espletamento del proprio mandato alle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, agli Enti pubblici e alle Organizzazioni economiche, sociali e sindacali. Il CdP valuta l’esigenza e l’opportunità della richiesta accogliendola o rigettandola, comunicandolo per iscritto ai richiedenti.
  2. Non è consentito ai singoli consiglieri usare il logo del CGIE per interessi personali e al di fuori delle finalità e degli scopi previsti dalla legge istitutiva del CGIE. Non è consentito usare il logo del CGIE su domini pubblici senza autorizzazione del CdP ed è proibito usare loghi ministeriali senza autorizzazione dei ministeri stessi. Eventuali collaboratori del CGIE vengono nominati dal CdP, anche su richiesta dei Presidenti di commissione e dei singoli consiglieri. La loro nomina viene comunicata all’assemblea plenaria.

Articolo 6 Segretario esecutivo e segreteria del CGIE

  1. Il Segretario esecutivo del CGIE, nominato con decreto del Ministro degli Esteri, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Egli assiste e coadiuva il Segretario Generale, facilita i contatti con gli Organi istituzionali e sovrintende alle attività di Segreteria.
  2. La Segreteria tiene costant i rapport i con il Parlamento e le sue Commissioni ed acquisisce a scadenza regolare gli indici e i resoconti dei lavori del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati in materia di emigrazione da mettere a disposizione dei Consiglieri.
  3. La Segreteria del CGIE invia i resoconti dei lavori dell’AP ai singoli Consiglieri, i resoconti della riunione della Commissione continentale ai Consiglieri che ne fanno parte ed i verbali delle sedute del CdP ai suoi componenti perché formulino eventuali correzioni entro dieci giorni dal ricevimento del testo. Ad approvazione finale ottenuta, il verbale del CdP può essere reso pubblico e diffuso.
  4. Attraverso la propria Segreteria il CGIE informa direttamente il Ministero degli Esteri e le Ambasciate dell’attività del CGIE, trasmettendo loro copia delle delibere adottate e ogni altra informativa sulle decisioni prese e verbalizzate perché siano rese note ai Comites nel Paese di competenza.
  5. La Segreteria del CGIE predispone il materiale per le sedute inviandone copia, con il mezzo più efficace inclusa la posta elettronica, ai Consiglieri in tempo utile prima della riunione.

Articolo 7 Pubblicità degli atti

  1. Alla pubblicità degli atti provvede il CdP con la comunicazione immediata di notizie. I documenti e i dati ufficiali relativi alle attività del Consiglio, del CdP e delle Commissioni di Lavoro vengono pubblicati periodicamente, anche attraverso il sito Web.
  2. Il CdP può disporre di non dare pubblicità a determinati resoconti e discussioni riservate.
  3. Ogni comunicazione oggetto del presente Regolamento deve essere inviata all’email ufficiale comunicata da ogni consigliere.

Articolo 8 Emendamenti

  1. Le proposte di emendamento al presente regolamento da parte di almeno quindici Consiglieri sono presentate per iscritto al CdP, che ne dà comunicazione al Consiglio e le iscrive all’OdG della successiva riunione dell’Assemblea Plenaria.
  2. Gli emendamenti vengono approvati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Articolo 9 Entrata in vigore del Regolamento Interno

  1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

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